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Legge 7 luglio 1959, n. 470 · Legge 7 luglio 1959, n. 470 — Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Legge 7 luglio 1959, n. 470 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Con decorrenza dal 1 luglio 1959, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , che abbia venti anni di servizio effettivo, e' pari al quarantaquattro per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile. Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443 , sono computabili in ragione dell'80 per cento.