Legge 7 luglio 1959, n. 469 Art. 5
I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame. I posti gia' destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente art. 1.