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Legge 4 luglio 1959, n. 463 · Legge 4 luglio 1959, n. 463 — Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

Legge 4 luglio 1959, n. 463 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a: 1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali; 2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge; 3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.