Legge 4 luglio 1959, n. 463 Art. 10
La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.