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Legge 1 luglio 1959, n. 514 · Legge 1 luglio 1959, n. 514 — Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

Legge 1 luglio 1959, n. 514 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente: "L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto".