Legge 1 luglio 1959, n. 514 Art. 5
All' articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127 , sono aggiunti i seguenti ultimi commi: "Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennita', proporzionata al danno. Per la determinazione dell'indennita' si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 6-4".