Legge 30 giugno 1959, n. 477 Art. 4
L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in venticinque anni al tasso vigente per i mutui alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione. Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento.