Legge 11 giugno 1959, n. 450 Art. 32
L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.