Legge 11 giugno 1959, n. 450 Art. 2
La margarina prodotta nel territorio nazionale deve essere addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze. La margarina importata dall'estero deve giungere gia' addizionata con olio di sesamo quale rivelatore. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.