Legge 3 giugno 1959, n. 412 Art. 25
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1959-60 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.