Legge 3 giugno 1959, n. 412 Art. 18
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 381, 382, 558, 559 e 560 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.