Legge 3 giugno 1959, n. 412 Art. 12
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1959-60, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 441 e 442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.