Legge 28 maggio 1959, n. 371 Art. 2
All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, e' concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.
All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, e' concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.