Legge 26 maggio 1959, n. 400 Art. 2
L'anticipazione di cui al precedente articolo, aumentata degli interessi relativi al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sara' estinta in quindici annualita' uguali comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.