Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 30 aprile 1959, n. 286 · Legge 30 aprile 1959, n. 286 — Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhia-Biella; Monzamolteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa

Legge 30 aprile 1959, n. 286 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, assegnera' a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle societa' ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianita' maturata nella qualifica di provenienza nelle societa' ex concessionarie. Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.