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Legge 23 aprile 1959, n. 189 · Legge 23 aprile 1959, n. 189 — Ordinamento del Corpo della guardia di finanza

Legge 23 aprile 1959, n. 189 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica. Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.