Legge 24 marzo 1959, n. 129 Art. 3
Il grano ceduto verra' dal Ministero dell'interno ripartito tra le Province della Repubblica in conformita' al disposto dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 908 . I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli enti e le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.
Verweist auf
- Legge 24 marzo 1959, n. 129 Art. 17