Legge 18 marzo 1959, n. 143 Art. 2
Alla esecuzione dei lavori da parte dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.
Alla esecuzione dei lavori da parte dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.