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Legge 18 marzo 1959, n. 134 · Legge 18 marzo 1959, n. 134 — Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri

Legge 18 marzo 1959, n. 134 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 e' considerata come gestione autonoma con bilancio distinto. Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.