Legge 2 febbraio 1959, n. 48 Art. 2
Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.