Legge 25 gennaio 1959, n. 26 Art. 1
La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra". La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".
Verweist auf
- Legge 25 gennaio 1959, n. 26 Art. 6
- Legge 25 gennaio 1959, n. 26 Art. 7