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Legge 8 gennaio 1959, n. 14 · Legge 8 gennaio 1959, n. 14 — Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni

Legge 8 gennaio 1959, n. 14 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge. Nulla e' innovato alla norma di cui all' art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.