Legge 26 dicembre 1958, n. 1207 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per lire 400 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente, fra l'altro, variazioni di bilancio per l'esercizio 1957-58 e, per lire 500 milioni, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.