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Legge 31 ottobre 1958, n. 972 · Legge 31 ottobre 1958, n. 972 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959

Legge 31 ottobre 1958, n. 972 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati: a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all' art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge; b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.