Legge 31 ottobre 1958, n. 965 Art. 29
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1958-59 la efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.