Legge 31 ottobre 1958, n. 965 Art. 19
In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati di credito infruttiferi e pagabili a vista ed a stabilire, con proprio decreto, le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli da rilasciare in dipendenza dell'utilizzo dei certificati medesimi. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.