Legge 31 ottobre 1958, n. 965 Art. 1
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.