Legge 24 giugno 1958, n. 637 Art. 22
TITOLO IV Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58.
Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.