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Legge 3 aprile 1958, n. 535 · Legge 3 aprile 1958, n. 535 — Istituzione delle scuole elementari carcerarie

Legge 3 aprile 1958, n. 535 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale. Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136 , 139 , 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.