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Legge 3 aprile 1958, n. 535 · Legge 3 aprile 1958, n. 535 — Istituzione delle scuole elementari carcerarie

Legge 3 aprile 1958, n. 535 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo. Il trattamento economico e' quello previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1127 , e successive modificazioni.