Legge 3 aprile 1958, n. 499 Art. 9
Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento. Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono aumentate del 20 per cento.