Legge 3 aprile 1958, n. 474 · Legge 3 aprile 1958, n. 474 — Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte Legge 3 aprile 1958, n. 474 Art. 3 Bestimmung aufgehobenAmtlicher Text ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95)) ← Vorherige · Art. 2 Inhalt Art. 4 · Nächste →