Legge 3 aprile 1958, n. 471 · Legge 3 aprile 1958, n. 471 — Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato Legge 3 aprile 1958, n. 471 Art. 6 In KraftAmtlicher Text Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio Zitiert von Legge 3 aprile 1958, n. 471 Art. 5 ← Vorherige · Art. 5 Inhalt