Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 95
CAPO IV Avanzamento ai gradi di maresciallo SEZIONE I - Avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe
((Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita')) .