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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 69

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 66. Il difensore e' vincolato al segreto di ufficio.