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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 42

TITOLO III Sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformita' a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.