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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 35

CAPO III Cessazione dal servizio permanente.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell' art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.