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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 27

CAPO III Cessazione dal servizio permanente.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegine un'indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.