Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 124
TITOLO XV Disposizioni transitorie e finali.
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lira 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma ( Legge 11 marzo 1955, n. 85 ) 1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 58