Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 121
TITOLO XV Disposizioni transitorie e finali.
Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le norme della presente legge.