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Legge 2 aprile 1958, n. 377 · Legge 2 aprile 1958, n. 377 — Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 83

TITOLO VII Norme generali e finali.

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio

1956. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.