Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 76
TITOLO VII Norme generali e finali.
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni. In particolare si intendono richiamate: a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , per la prevenzione e la cura della invalidita'; b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonche', per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge; c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi; d) la norma contenuta nell'art. 128 del citato regio decreto-legge. I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonche' quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell' art. 2753 del Codice civile .
Verweist auf
- Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 128
- Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 2753