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Legge 2 aprile 1958, n. 377 · Legge 2 aprile 1958, n. 377 — Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 73

TITOLO VI Norme transitorie.

In KraftAmtlicher Text

I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa. L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali lo obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.