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Legge 2 aprile 1958, n. 377 · Legge 2 aprile 1958, n. 377 — Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 33

CAPO II Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.

In KraftAmtlicher Text

I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 50° anno di eta', vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. Il capitale corrispondente e' pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell' art. 2122 del Codice civile , in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.