Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 33
CAPO II Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.
I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 50° anno di eta', vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. Il capitale corrispondente e' pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell' art. 2122 del Codice civile , in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.
Verweist auf
- Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 10
- Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 2122