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Legge 2 aprile 1958, n. 339 · Legge 2 aprile 1958, n. 339 — Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Legge 2 aprile 1958, n. 339 Art. 6Diritti e doveri

In KraftAmtlicher Text

Il lavoratore e' tenuto a: prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro ((...)) . Il datore di lavoro e' tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente; tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; ((...)) lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.