Legge 2 aprile 1958, n. 339 Art. 3Assunzione
Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112 ; 2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , in quanto ne sia in possesso; 3) carta d'identita' o documento equipollente; 4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239 .