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Legge 2 aprile 1958, n. 323 · Legge 2 aprile 1958, n. 323 — Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

Legge 2 aprile 1958, n. 323 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto puo' essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura. La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e' soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.