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Legge 28 marzo 1958, n. 302 · Legge 28 marzo 1958, n. 302 — Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio

Legge 28 marzo 1958, n. 302 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689 , e' elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio e' altresi' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.