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Legge 25 marzo 1958, n. 260 · Legge 25 marzo 1958, n. 260 — Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato

Legge 25 marzo 1958, n. 260 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente: "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente".