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Legge 24 marzo 1958, n. 300 · Legge 24 marzo 1958, n. 300 — Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59

Legge 24 marzo 1958, n. 300 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.